Accesso Civico

L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”), prevede:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al  medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Che cos’è l’accesso civico?
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Come presentare l’istanza: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo:

• in allegato, via mail, all’indirizzo protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
 (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;

• di persona, presentando presso lo Sportello del cittadino il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido

Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso civico (formato pdf - formato doc compilabile).

Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti (Segretario Generale)
Posta Elettronica Certificata: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Che cos'è
L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a.
Scopo  dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Limiti

Al riguardo l’Anac ha precisato (cfr Linee Guida) che la richiesta non deve essere generica ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede l’accesso. L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione (indicata in modo sufficiente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati e informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. L’Ente deve consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dallo stesso, ma è escluso che per rispondere alla richiesta, sia tenuto a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso ovvero a rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato.
La richiesta non deve riguardare atti, documenti o informazioni sottratte all’ostensione ex art 5 bis del D.Lgs33/13. L’ANAC (cfr Linee Guida), oltre a rinviare alla legge, evidenzia i divieti che derivano dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza inerenti i dati idonei a rilevare lo stato di salute, ossia qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; la vita sessuale; le persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. E’, inoltre, richiamata la disciplina sugli atti dello stato civile e dell’anagrafe, le cui informazioni risultano conoscibili con le modalità previste dalle relative discipline di settore.

Requisiti
A chi è rivolto
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, e non occorre motivazione.

Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
La richiesta di accesso civico generalizzato indirizzata al Servizio Competente può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro (Via Matteotti, 1) nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30; il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 17:30;
- spedizione con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Sansepolcro, Ufficio Protocollo, Via Matteotti 1, 52037 Sansepolcro;
- invio per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it;

Documenti da presentare
Copia del documento di identità del richiedente
Richiesta di accesso civico generalizzato redatta sulla apposito modulo

Costi e modalità di pagamento
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali.
Per tali costi è possibile effettuare:
- il pagamento presso la Tesoreria del Comune di Sansepolcro;
- il pagamento tramite bollettino di conto corrente postale sul CCP n° 30372502 specificando la causale "Accesso Civico Generalizzato - Rimborso Costi".

Tempi e iter della pratica
Le istanze di accesso civico generalizzato, redatte su apposita modulistica, ricevute dal Servizio Competente che detiene i dati, le informazioni o i documenti per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.
Rimedi in caso di diniego o mancata risposta:

In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:
a) richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato; 
b) presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.

A chi rivolgersi
Responsabili dei servizi interessati che detengono i dati, le informazioni e i documenti oggetto di accesso civico generalizzato.