Manutenzione di fossi, a Sansepolcro entra in vigore l'ordinanza del Sindaco

Ai proprietari e fruitori di terreni vengono disposti interventi di pulizia per scongiurare ristagni di acqua nei fossi o nei canali

Il Sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli ha emanato un'ordinanza (N° 163 del 26-09-2017) relativa alla pulizia dei fossi, lavorazioni di fondi agrari, manutenzione di piantagioni, siepi, opere di sostegno e ripe su tutto il territorio comunale.

Tale provvedimento è rivolto a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano conduttori o fruitori degli stessi, ordinando loro di provvedere, al più presto e comunque entro trenta giorni dall’emissione dell’ordinanza, ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi o nei canali che possa originare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, nonché ad effettuare, ai fini di tutela idraulica, le opere di consolidamento e di difesa della proprietà;

La disposizione stabilisce inoltre la necessità di provvedere alla ripulitura dei tombini, nei tratti intubati, dei ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica inferiore a quella del fosso;

Salvo i casi autorizzati, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque; I proprietari o possessori dei terreni sono comunque obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare lo sgrondo incontrollato determini danni di natura idrogeologica alla viabilità e/o agli immobili contermini;

Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate;

E' fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere comunque inefficienti opere destinate alla sistemazione idraulica di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli interventi previsti ed attuati da parte degli enti competenti in base alla normativa in vigore. Nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare ecoltivare alla distanza minima di 1 metro lineare dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le “fasce di rispetto” previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17;

Si dispone poi la realizzazione di adeguate opere di regimazione idraulica durante le lavorazioni agrarie dei fondi, specialmente quelle in fregio alle strade comunali e vicinali; Provvedere infine ad allontanare e smaltire immediatamente il materiale di risulta, derivante dalle suddette operazioni, in luogo idoneo al suo recepimento, tenendo conto della necessità di smaltimenti differenziati;

A vigilare sul rispetto dell’ordinanza saranno gli Uffici Tecnici comunali competenti, la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti nel territorio comunale. In caso di inadempienze o violazioni della presente disposizione, i trasgressori saranno soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 a 360,00 euro.

Il testo dell’ordinanza può essere consultato per esteso nella sezione Albo Pretorio del sito web comunale www.comune.sansepolcro.ar.it

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